Superficie catastale – Rilevanza ai fini del calcolo delle imposte

Con il comunicato stampa 9.11.2015 n. 172, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 9.11.2015 è possibile consultare la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi A, B e C. Oltre alla superficie totale dell’immobile arriva in visura anche la superficie ai fini della TARI, per consentire ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dai Comuni per il controllo della tassa rifiuti.
Con riferimento a quest’ultimo dato, come stabilito dal Provv. Agenzia delle Entrate del 29.3.2013 n. 39724 ai fini dell’attività di accertamento di cui all’art. 14 co. 9 del DL 201/2011, l’Agenzia rende disponibile ai Comuni la superficie degli immobili determinata scorporando, per le sole destinazioni abitative, le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti. Detta norma, tuttavia, disciplina la soppressa TARES ed è in contrasto con la disciplina della TARI che prevede, ai fini dell’attività di accertamento, che il Comune possa considerare come superfici assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal DPR 138/98, e in particolare dall’allegato C, il quale prevede che, nel computo della superficie, vada considerato, tra l’altro, anche il 30% della superficie dei balconi, terrazze e simili, se questi hanno una superficie non superiore a 25 metri quadrati, mentre la percentuale scende al 10% per superfici scoperte superiori.

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