Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce – Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (DM 27.10.2015)

Il DM 27.10.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11.11.2015, ha disposto l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e per i servizi di commercio elettronico diretto (“TBE”) resi nei confronti di privati consumatori residenti o stabiliti in Italia. Le disposizioni hanno efficacia a partire dall’1.1.2015.


Il DLgs. 42/2015, all’art. 1 co. 1 lett. c), aveva già disposto l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per le medesime prestazioni rese a privati. Con il nuovo decreto ministeriale viene data attuazione anche all’art. 7 co. 2 del DLgs. 42/2015, così che, per i servizi “TBE” resi a privati a decorrere dall’1.1.2015, non è necessario emettere alcun documento di certificazione ai fini IVA (fattura, scontrino o ricevuta fiscale), salvo il caso in cui la fattura sia richiesta dal cliente.
Grazie alle nuove disposizioni, gli obblighi di certificazione ai fini IVA relativi ai servizi di commercio elettronico diretto e indiretto risultano equiparati.
Vanno invece distinte le prestazioni di servizi “TBE” rese da soggetti passivi italiani nei confronti di privati stabiliti in altri Stati comunitari: in tal caso il prestatore dovrà certificare i corrispettivi secondo le prescrizioni degli Stati nei quali i servizi si considerano effettuati.

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