Imprese agricole: produzione e vendita di energia elettrica e calorica

Con la ris. 15.10.2015 n. 86, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al regime agevolato di determinazione del reddito imponibile previsto per le attività di produzione e vendita di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche svolte da imprese agricole, introdotto dall’art. 22 del DL 24.4.2014 n. 66.

In sostanza, a seguito delle modifiche normative introdotte, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (periodo d’imposta 2016 per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare), la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal terreno, effettuata dagli imprenditori agricoli avverrà, salvo opzione per la determinazione dello stesso nei modi ordinari, applicando ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione il coefficiente di redditività del 25%. Il riferimento, chiarisce l’Agenzia, è alle attività agro-energetiche così come descritte dall’art. 1 co. 423 della L. 266/2005 e nei limiti della connessione agricola dettati dal legislatore ordinario e dettagliatamente declinati nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2016, come chiarito nella circ. 32/E/2009:
– la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria introdotta dall’art. 22 co. 1 del DL 66/2014 soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata;
– oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circ. 32/E/2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, sarà considerata come produttiva di reddito d’impresa.

Per gli anni 2014 e 2015, invece, l’art. 22 co. 1-bis del DL 66/2010 ha previsto una disciplina transitoria. In particolare, a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione con l’attività agricola principale individuati dalla circ. 32/E/2009:
– entro il limite dei 260.000 kWh (il riferimento è agli “impianti di potenza superiore a 200 KW”) la produzione e la cessione di energia da fonti fotovoltaiche costituiscono attività connesse a quella agricola e si considereranno produttive di reddito agrario;
– per la parte di reddito derivante dall’energia prodotta in eccesso si applicano le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

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