La C.T. Reg. Bologna, con la pronuncia 16.6.2015 n. 1307/10/15, ha affermato l’illegittimità di un accertamento basato sugli studi di settore eseguito nei confronti di una società, altamente specializzata, operante nel settore dell’informatica. I giudici – condividendo le osservazioni del contribuente – hanno ritenuto lo studio non idoneo a stimare la realtà imprenditoriale, nonostante l’ufficio avesse utilizzato nella stima lo studio più evoluto rispetto a quello applicabile all’annualità accertata.