Non è dovuta la tassa di concessione governativa per la presentazione al registro delle imprese o al Rea della Scia per l’avvio dell’attività di agente e rappresentante di commercio (legge n. 204/1985), di agente di affari in mediazione (legge n. 39/1989), di mediatore marittimo (legge n. 478/1968), di spedizioniere (legge n. 1442/1941) e commercio all’ingrosso (dlgs 114/1998). Questo è il chiarimento giunto dall’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496.