Le nuove sanzioni in materia di reverse charge

Il legislatore ha cambiato il regime sanzionatorio in materia di reverse charge, in particolare modificando il comma 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs 471/1997 ed introducendo i commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3.


Il comma 9-bis
Questo comma disciplina due diverse ipotesi:
a) l’omesso reverse charge ovvero quando il cessionario/committente non adempie all’obbligo di inversione contabile. In questo caso, se il cessionario/committente non è soggetto ad alcuna limitazione ai fini della detrazione IVA, la sanzione è fissa (da 500 a 20.000 euro) se l’operazione è stata regolarmente contabilizzata; la sanzione è proporzionale (fra il 5% ed il 10% dell’imponibile non contabilizzato, con un minimo di Euro 1.000) se, invece, vi è una mancata contabilizzazione dell’operazione.
Qualora invece il cessionario/committente sia soggetto a limitazioni ai fini della detrazione IVA, egli è altresì tenuto a corrispondere l’imposta che non avrebbe dovuto essere detratta nonché soggetto alle sanzioni per indebita detrazione ed infedele dichiarazione IVA.
b) omessa regolarizzazione del reverse charge ovvero quando il cedente/prestatore non adempie al proprio obbligo di fatturazione entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o emette fattura irregolare ed il cessionario/committente nei 30 giorni successivi allo spirare dei 4 mesi non regolarizza la fattispecie adempiendo al proprio obbligo di reverse charge. In questa ipotesi trovano applicazione le medesime sanzioni di cui alla precedente lettera a).
Il comma 9-bis.1
Disciplina l’ipotesi di errata emissione, da parte del cedente/prestatore, di una fattura con IVA laddove avrebbe dovuto applicarsi il reverse charge. In questa ipotesi le parti dell’operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) sono solidalmente responsabili per una sanzione fissa compresa fra 250 e 10.000 euro. Il cedente/prestatore deve corrispondere l’IVA addebitata in fattura, mentre il cessionario/committente mantiene il diritto di detrazione. Tuttavia, qualora l’errore sia imputabile ad un intento di evasione da parte del cessionario/committente, è in capo a quest’ultimo che grava una sanzione proporzionale dal 90% al 180% dell’imposta.
Il comma 9-bis.2
Disciplina l’ipotesi di errata emissione, da parte del cedente/prestatore, di una fattura senza IVA e quindi indebito reverse charge da parte del cessionario/committente. In questo caso le due parti dell’operazione (cedente/prestatore da un lato e cessionario/committente dall’altro) sono solidalmente responsabili per una sanzione fissa compresa fra 250 e 10.000 euro. Il cedente/prestatore non è tenuto ad assolvere l’IVA, mentre è fatto salvo in capo al cessionario/committente il diritto di detrazione.
Tuttavia, qualora l’errore sia imputabile ad un intento di evasione da parte del cedente/prestatore, è in capo a quest’ultimo che grava una sanzione proporzionale dal 90% al 180% dell’imposta.
Il comma 9-bis.3
Disciplina l’ipotesi in cui il reverse charge è erroneamente applicato a fronte di una fattura emessa senza IVA in quanto riferita ad un’operazione esente o non imponibile o non soggetta IVA. In questo caso non essendovi alcun danno erariale, non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione ed è fatto salvo il diritto di recuperare l’IVA non detratta.
Tuttavia, qualora si tratti di operazione inesistente, la sanzione varia fra il 5% ed il 10% dell’imponibile (con un minimo di 1.000 euro).

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>