Settore edile e provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Con la lettera circolare 16.11.2015 n. 19570, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività ex art. 14 del DLgs. 81/2008, nel settore edile non è necessario che l’ispettore attenda il completamento dell’iter formativo in materia di sicurezza da parte del lavoratore “in nero”. In particolare, il Ministero precisa che, fermo restando che il provvedimento viene adottato quando si riscontri l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ove l’accertamento venga effettuato nel settore dell’edilizia, in relazione al quale la competenza dell’ispettore si estende anche alla sicurezza, fra i provvedimenti di questo rientra anche la prescrizione obbligatoria in materia di sorveglianza sanitaria e formazione ed informazione.
Pertanto, l’impresa che chiede la revoca del provvedimento di sospensione, oltre a pagare la prevista somma aggiuntiva, dovrà regolarizzare i lavoratori irregolari nonché, ai fini della sorveglianza sanitaria, far sottoporre il lavoratore alla visita medica. Per quanto riguarda invece gli obblighi di informazione e formazione, il Ministero richiama l’accordo Stato – Regioni del 21.12.2011, nella parte in cui stabilisce che l’obbligo formativo può essere assolto entro 60 giorni dall’assunzione. Il provvedimento di sospensione potrà quindi essere revocato qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

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