I contribuenti decaduti da una pregressa dilazione possono essere riammessi al beneficio se presentano la domanda entro il 21.11.2015 (art. 15 co. 7 del DLgs. 159/2015). Equitalia, con comunicato stampa del 17.11.2015, ha annunciato che, siccome il 21.11.2015 cade di sabato, la domanda può essere presentata, al massimo, il 23.11.2015.
Ricordiamo che la riammissione alla dilazione:
– è automatica, quindi concerne anche i debiti di importo superiore a 50.000,00 euro, senza necessità che sia dimostrata la difficoltà finanziaria;
– opera pure per coloro i quali siano decaduti da una pregressa riammissione alla dilazione (ad esempio concessa ai sensi dell’art. 11-bis del DL 66/2014);
– può essere accordata per un numero massimo di 72 rate mensili, escludendo con ciò la dilazione “straordinaria”, sino a 120 rate mensili.
La decadenza dalla riammissione si verifica se il debitore non onora due rate del piano, anche non consecutive