La modifica, ad opera del DLgs. 139/2015, dei criteri di valutazione previsti per i costi di ricerca e pubblicità ha effetto “retroattivo”, in quanto l’art. 12 del decreto non prevede, con riferimento a tale fattispecie, la possibilità di applicazione prospettica.
Tale approccio appare particolarmente penalizzante per le imprese che hanno capitalizzato costi di ricerca e pubblicità nei precedenti esercizi, applicando correttamente i principi contabili nazionali, e che si potrebbero trovare all’1.1.2016 a dover cancellare tali investimenti, con importanti effetti sul patrimonio netto dell’impresa.
Va inoltre considerato che, per le spese di ricerca, si presenteranno anche problematiche sul piano operativo piuttosto rilevanti, considerata la difficoltà nel distinguere le spese di ricerca dalle spese di sviluppo.