Per effetto dell’art. 11 co. 2 del DL 66/2014, a decorrere dall’1.10.2014, i modelli F24 recanti importi superiori a 1.000,00 euro o quelli che riportano crediti in compensazione non possono più essere pagati presentando il modello cartaceo presso gli sportelli bancari, postali o di Equitalia, essendo possibile effettuare il pagamento solo in via telematica utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 on-line, F24 cumulativo), oppure i sistemi di home/remote banking di istituti bancari o di Poste Italiane spa. Queste modalità di pagamento sono vincolanti per tutti i soggetti (titolari e non titolari di partita IVA).
Fuori dalle ipotesi predette:
– i soggetti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con il modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali o Agenti della Riscossione, in alternativa alla facoltà di avvalersi delle modalità telematiche, qualora essi debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro;
– per i soggetti titolari di partita IVA permane comunque l’obbligo di effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.