L’eliminazione dall’attivo dello Stato patrimoniale dei costi di ricerca e pubblicità, non più iscrivibili a seguito delle novità apportate dal DLgs. 139/2015 al codice civile, costituisce un cambiamento dei criteri di valutazione. Nella fattispecie, il cambiamento dipende da una modifica della norma di legge.
Nell’ambito dei principi contabili nazionali, il cambiamento dei criteri di valutazione è oggetto dell’OIC 29 ed è ricompreso tra i “cambiamenti di principi contabili”.
L’applicazione dell’OIC 29 (così come modificato a seguito dell’aggiornamento dei principi contabili realizzato dall’OIC) comporterebbe l’emergere di componenti negativi di reddito nel Conto economico dell’esercizio 2016, talvolta anche di importo significativo, che determinerebbero un effetto distorsivo sul risultato d’esercizio.
Peraltro, secondo l’OIC 29, l’effetto del cambiamento dovrebbe essere rilevato nell’area straordinaria del Conto economico, che è stata eliminata ad opera del DLgs. 139/2015 a partire dal 2016.