Ad avviso della C.T. Prov. Forlì 15.6.2015 n. 237/02/2015, non è sufficiente a fondare un legittimo avviso di accertamento motivare l’indeducibilità delle spese pubblicitarie sostenute dalle imprese solamente dimostrando le irregolarità amministrative compiute dall’associazione sportiva dilettantistica beneficiaria.
Nel caso esaminato, mancava una prova diretta della sovrafatturazione riscontrabile presso l’impresa destinataria delle fatture.
L’inesistenza delle spese, però, viene motivata dalle molteplici irregolarità amministrative riscontrate presso l’associazione sportiva dilettantistica, tra cui l’apertura di una pluralità di partite Iva “artificiali” per evitare il superamento dei limiti quantitativi imposti dall’art. 1 della L. 398/91.
Tuttavia, stando alla sentenza, ogni volta che presso un’impresa viene accertata una sovrafatturazione per una certa percentuale di ricavi, non pare sufficiente, a livello probatorio, limitarsi a “ribaltare” la medesima percentuale su tutti i clienti.