La Cassazione, con la pronuncia 30.11.2015 n. 24377, ha affermato l’illegitttimità del licenziamento intimato ad un lavoratore a causa della sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni dallo stesso continuativamente svolte, ma diverse rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento attribuito all’atto dell’assunzione.
I giudici osservano che, ab origine, risulta viziata l’assegnazione del lavoratore a mansioni estranee a quelle proprie, dovendo equipararsi il comportamento concludente manifestato con il loro esercizio continuativo ad un patto di demansionamento nullo, a norma dell’art. 2103 c.c. ante modifiche del DLgs. 81/2015. Tale circostanza vizia anche il successivo licenziamento.
Va osservato che a conclusioni diverse si potrebbe giungere facendo applicazione della disciplina modificata dal DLgs. 81/2015, che, invece, consente l’assegnazione del lavoratore a mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento inferiore quando ciò sia giustificato dalla modifica degli assetti organizzativi aziendali.