In base all’art. 9 del disegno di legge Stabilità 2016, le società possono, in luogo dell’assegnazione agevolata, procedere a una cessione agevolata degli immobili (oltre che dei beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali) ai soci, versando, sulla plusvalenza da cessione, un’imposta sostitutiva pari all’8% per le società operative e 10,5% per quelle non operative.
La cessione non realizza una riduzione del patrimonio netto, bensì una permutazione dell’attivo patrimoniale da immobilizzato o circolante (immobili merce) a liquidità o credito verso il socio; inoltre, nella cessione, la plusvalenza è iscritta a Conto economico. Nel modello UNICO si effettua la relativa variazione in diminuzione atteso che tale plusvalenza è tassata a titolo definitivo con imposta sostitutiva.
La cessione agevolata può risultare, in alcuni casi, preferibile rispetto all’assegnazione. Si tratta, ad esempio, dell’ipotesi in cui sia necessario far uscire l’unico immobile dal perimetro sociale, a fronte di una compagine societaria formata da due soci i quali non sono disponibili ad intestarsi in comproprietà l’immobile.