Perequazione dei trattamenti pensionistici – Misura applicabile nel 2016 (DM 19.11.2015)

Il DM 19.11.2015, pubblicato in G.U. in data 1.12.2015, fissa a zero (valore stabilito sulla stima di variazioni positive negli ultimi tre mesi dell’anno) la percentuale provvisoria di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, evidenziando che, al momento, non vi sarà nel 2016, alcun incremento degli importi delle pensioni in pagamento per effetto dell’adeguamento dell’inflazione.
L’attuale meccanismo della perequazione automatica delle pensioni, che deriva dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 503/92, prevede che venga fissato un valore stimato, calcolato sull’anno in corso, da applicare in quello immediatamente successivo (in questo caso il 2016) e contemporaneamente divenga definitivo quello utilizzato nell’anno in corso (il 2015, ma riferito al 2014).
Per l’effetto combinato di questi due valori, nel 2016 ci sarà un’ulteriore conseguenza negativa per i pensionati e più precisamente, dato che l’indice previsionale applicato finora al 2015 è stato dello 0,3%, ma il tasso definitivo è dello 0,2%, all’inizio dell’anno prossimo i pensionati dovranno restituire lo 0,1% in più incassato quest’anno.

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