L’Agenzia delle Entrate, con circ. 1.12.2015 n. 36, ha fornito le prime indicazioni con riferimento alle modalità applicative del regime di patent box.
Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– con riferimento all’esercizio dell’opzione relativa ai primi due periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 (2015 e 2016, per i soggetti “solari”), non ci saranno conseguenze per il contribuente se, a seguito dell’esercizio dell’opzione, non dovesse poi risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell’agevolazione;
– nel caso in cui, una volta esercitata l’opzione per l’anno d’imposta 2015, l’impresa verificasse che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l’impresa in regime patent box rinvierebbe gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito;
– le perdite generate in vigenza del regime di patent box dovranno essere recuperate, attraverso un meccanismo di “recapture” nell’ambito del medesimo regime di patent box, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi. Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento;
– non è considerata abusiva l’operazione di fusione, scissione o conferimento di azienda a seguito della quale non ricorre più l’obbligo di presentare l’istanza di ruling (in quanto il bene immateriale non viene più utilizzato direttamente), ma sussiste la semplice facoltà di presentazione della medesima istanza (in quanto il bene immateriale viene concesso in uso ad altra società appartenente al medesimo gruppo).