La Corte di Cassazione, nella sentenza 22914/2015, ha affermato che, nei licenziamenti collettivi, è legittimo e non discriminatorio l’utilizzo del criterio unico basato sull’età.
Secondo il ricorrente, l’applicazione del criterio basato sull’età anagrafica, nella scelta (contenuta nell’accordo sindacale) finalizzata alla riduzione della forza lavoro, risulterebbe discriminatorio e renderebbe nullo il licenziamento per contrasto con l’art. 15 della L. 300/70 (come modificato dal DLgs. 216/2003). La Corte di Cassazione, tuttavia, non condivide le argomentazioni del ricorrente e ricorda che i criteri di scelta da adottare nella determinazione negoziale dei lavoratori da licenziare non devono rispettare solo il criterio di non discriminazione, bensì anche quello di razionalità, sulla base del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell’obiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine della mobilità. Per questo motivo, l’adozione del “criterio unico” dell’età, che non consente discrezionalità all’azienda, non può ritenersi discriminatoria.