Delega, la prova spetta all’Agenzia delle Entrate

Dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24492 del 2 dicembre 2015 emerge che l’eccezione di illegittimità di un avviso di accertamento, in quanto sottoscritto da soggetto diverso dal capo dell’Ufficio, non è una contestazione meramente pretestuosa e formale e deve essere sempre esaminata nel merito dai giudici tributari in quanto tema decisivo ai fini della decisione circa la validità dell’atto. In tale contesto spetta all’Agenzia delle entrate fornire la prova della non sussistenza del vizio eccepito dal contribuente, e, compito dei giudici sarà quindi quello di valutare se quanto dedotto e prodotto dall’Ufficio sul punto sia tale da confermare i poteri di chi ha firmato l’avviso di accertamento.

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