Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
In virtù di ciò, entro il 31.12.2015 devono essere notificati gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2010 modello UNICO 2011 (2009 modello UNICO 2010 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione).
Se vi sono seri indizi circa la commissione di un reato disciplinato dal DLgs. 74/2000, i termini, in relazione all’anno in cui l’illecito è stato commesso, sono raddoppiati, solo se, però, la denuncia penale è stata trasmessa entro il periodo ordinario di decadenza dall’accertamento.
Va evidenziato che, per gli accertamenti notificati sino al 2.9.2015, il raddoppio opera anche se la denuncia è stata inviata decorso il menzionato termine.