Il DLgs. 150/2015, attuativo del Jobs Act (L. 183/2014) per quanto concerne il riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, prevede principi di condizionalità tra le prestazioni di integrazione al reddito (NASpI, ASDI, DIS-COLL e indennità di mobilità) e le iniziative sancite nel patto di servizio personalizzato, che dovrà essere stipulato da ogni disoccupato che autocertifica la sua condizione e di essere subito disponibile allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a un percorso di politica attiva. Lo stesso decreto attuativo prevede che questo percorso di politiche attive sia costituito dagli impegni assunti dal disoccupato con la sottoscrizione del patto di servizio, che dovranno prevedere almeno contatti periodici con un referente del Centro per l’impiego (Cpi), la partecipazione a percorsi di formazione per aumentare la capacità di trovare lavoro o per riqualificare le competenze professionali e l’impegno a non rifiutare nessuna offerta di lavoro congrua. Per ciascuno di questi impegni è previsto un sistema sanzionatorio in caso di ingiustificato inadempimento, che va dalla progressiva decurtazione della NASpI o dell’ASDI, fino alla loro revoca e alla perdita dello stato di disoccupazione. Tuttavia, come viene fatto osservare da esperti della materia, i meccanismi di condizionalità non trovano ancora applicazione, sia per l’assenza del sistema informativo unitario, sia per la mancanza di soluzioni operative alternative. Ad esempio, occorre definire le modalità tecniche di comunicazione all’INPS dei provvedimenti dei Cpi di gestione della condizionalità. Inoltre, è necessario precisare presto la definizione di offerta di lavoro congrua, il cui rifiuto comporta la perdita della prestazione di integrazione al reddito e anche la decadenza dallo stato di disoccupazione, nel caso dei percettori di ASDI.