Il DLgs. 139/2015 ha modificato (con decorrenza dall’1.1.2016) la disciplina del bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435-bis c.c., in coerenza con l’obiettivo della direttiva 2013/34/UE, volta ad avviare un processo di riduzione degli oneri amministrativi conseguenti alla redazione e alla pubblicazione del bilancio.
Con riferimento allo Stato patrimoniale, viene eliminata la previsione secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad esporre l’importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l’importo del fondo rettificativo e, conseguentemente, l’importo netto.
Avuto riguardo al Conto economico:
– sono stati integrati i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate, in considerazione dell’inserimento di nuove voci all’interno dello schema ex art. 2425 c.c.;
– è stata abrogata la disposizione che solleva le società che redigono il bilancio in forma abbreviata dall’indicazione separata, nelle voci E.20 e E.21, delle plusvalenze/minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti, per effetto dell’eliminazione delle voci straordinarie del Conto economico.
In relazione alla Nota integrativa, sono stati modificati gli obblighi di informativa, in alcuni casi semplificandoli, in altri ampliandoli.
Il DLgs. 139/2015 stabilisce, inoltre, che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata:
– sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario;
– hanno la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti, in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 c.c.