A partire dall’1.1.2016 è prevista l’estensione della nuova responsabilità solidale tra cedente e cessionario di azienda a tutti i tipi di trasferimento, con esclusione delle procedure concorsuali e straordinarie.
Il DLgs. 158/2015, di riforma del sistema sanzionatorio, ha integrato l’art. 14 del DLgs. 472/97, escludendo la responsabilità solidale nelle ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda allorché la cessione avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
Inoltre, a decorrere dall’1.1.2016, anche il conferitario, ovvero ogni altro soggetto che acquisisce a qualsiasi titolo la proprietà dell’azienda sarà responsabile, secondo le nuove previsioni contenute nell’arti. 14 del DLgs. 472/97. Si tratta, in questo caso, di un ampliamento volto a escludere che, con operazioni diverse dalla cessione, si possa eludere l’obbligo di rispondere nei termini sopra citati delle violazioni fiscali pregresse.