Un emendamento governativo al Ddl. di stabilità 2016 limita l’applicazione delle sanzioni per l’invio tardivo o errato delle certificazioni uniche e dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Si ricorda che, ai fini della precompilazione dei modelli 730, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni dei redditi corrisposti e delle ritenute operate, mentre altri soggetti (enti che erogano mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici, enti previdenziali, aziende sanitarie locali, ecc.) devono comunicare telematicamente i seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali, spese sanitarie.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche o dei dati relativi agli oneri deducibili o detraibili, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:
– senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
– con un massimo di 50.000,00 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
– entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
– ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Al fine di limitare tale regime sanzionatorio, l’emendamento governativo prevede che, per le trasmissioni da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per le trasmissioni all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:
– di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
– oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.