Versamento del saldo IMU entro il 16.12.2015 – Modalità

Entro il 16.12.2015 deve essere versata la seconda rata (saldo) dell’IMU per l’anno 2015.
Anzitutto, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1 co. 168 della L. 27.12.2006 n. 296, l’IMU deve essere versata solo se il suo ammontare complessivo, dovuto al Comune per l’intera annualità, risulta superiore all’importo stabilito:
– dal Comune, nel rispetto dei principi di cui all’art. 25 della L. 27.12.2002 n. 289;
– ovvero, qualora il Comune non vi abbia provveduto, dallo stesso art. 25 co. 4 della L. 289/2002 (attualmente pari a 12,00 euro).
Si ha riguardo all’imposta dovuta per l’intera annualità (vale a dire, se il versamento è eseguito in due rate, alla somma di acconto e saldo).
Le Linee Guida Min. Economia e Finanze 11.7.2012 hanno precisato che l’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell’imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili (in tal senso anche le risposte Min. Economia e Finanze 20.1.2014).
Per quanto concerne le modalità di versamento, l’IMU può essere versata, in alternativa, mediante:
– il modello F24 “Ordinario”;
– il modello F24 “Semplificato”;
– l’apposito bollettino postale.
Particolari modalità di versamento sono previste per i soggetti residenti all’estero.

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