Con riguardo all’applicazione della TASI, non è chiaro se la nozione di abitazione principale ai fini di tale imposta comprenda anche le fattispecie di assimilazione all’abitazione principale valide ai fini IMU. Queste ultime si distinguono in:
– assimilazioni regolamentari (fra le quali possono essere ricompresi gli immobili non locati appartenenti ad anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, adibiti ad abitazione principale del comodatario);
– assimilazioni di legge (fra le quali possono rientrare gli immobili non locati né ceduti in comodato appartenenti a pensionati all’estero iscritti all’Aire; quelli adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; gli alloggi sociali; l’unità non locata appartenente ai dipendenti delle forze armate o ad altri soggetti indicati dal DL 102/2013).
Con riferimento alle prime, i Comuni possono intervenire mediante delibera e, qualora l’ente locale abbia deliberato l’assimilazione ai fini IMU, in assenza di ulteriori precisazioni, si può ritenere che l’assimilazione abbia validità anche ai fini della TASI; con riferimento alle seconde, il Comune non ha, invece, potestà d’intervento. In tal caso, le incertezze emergono per quanto attiene ad alcune fattispecie non espressamente disciplinate, come l’ipotesi dell’abitazione assegnata dal giudice in sede di separazione o divorzio. A tal proposito, tuttavia, si può ritenere che, pur in assenza di espressa previsione, essa possa essere ricondotta alle fattispecie di assimilazione.