Con un emendamento al Ddl. di stabilità per il 2016, sono state apportate alcune incisive novità al regime impositivo indiretto del leasing immobiliare avente ad oggetto immobili abitativi.
In particolare, è stata prevista una nuova aliquota dell’imposta di registro (1,5%) da applicare al trasferimento di fabbricati abitativi accatastati in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9, ceduti a banche o imprese di leasing che li abbiano dati in leasing a utilizzatori che soddisfino le condizioni di “prima casa” di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. In tal caso, le condizioni agevolative dovranno essere valutate prendendo in considerazione l’utilizzatore anziché il concedente ed il contratto di leasing anziché il contratto di acquisto.
Inoltre, viene disposto che, agli atti di cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi, anche da costruire e ancorché assoggettati ad IVA, operati dagli utilizzatori, si applichino le aliquote dell’1,5% o del 9% a seconda che, in capo al cessionario, sussistano le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa o meno.
Ancora, modificando l’art. 15 del TUIR, viene introdotta una detrazione in favore di giovani di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000,00 euro, pari al 19% delle spese sostenute per i canoni derivanti da contratti di locazione finanziaria sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo annuo non superiore a 8.000,00 euro.
Infine, viene introdotta una detrazione del 19% relativa al costo di acquisto del bene a fronte dell’esercizio dell’opzione finale di acquisto, per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui.
Per chi ha un’età pari o superiore a 35 anni i vantaggi sono dimezzati: 4.000,00 euro di detrazione sui canoni e 10.000,00 euro sul riscatto.