L’Agenzia delle Entrate, con una risposta ad interpello della direzione centrale Normativa, ha chiarito che rientrano nel regime speciale delle agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 anche le attività di organizzazione di eventi, di congressi e di convegni, rese nei confronti di soggetti passivi IVA.
Secondo l’Agenzia lo speciale regime è applicabile sia nel caso in cui la società organizzatrice dell’evento o convegno riceva una richiesta dal committente per la realizzazione di un evento offerto come servizio unico (con corrispettivo indistinto), sia nel caso in cui il committente richieda diversi servizi che vanno a comporre l’evento (ad es. albergo, catering, sala congressi, servizi di segreteria).
L’interpretazione è difforme rispetto a quella precedentemente resa con ris. 27.9.2010 n. 47, nella quale si afferma l’applicabilità del regime IVA ordinario.