Con la Risoluzione n. 106 del 21.12.2015, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rimborso delle c.d. “spese di accesso”, da parte delle ASL, ai medici specialistici ambulatori convenzionati, sono integralmente imponibili ai fini IRPEF; diversamente da quanto statuito dalla Cassazione, con sentenza n. 6793/2015.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i giudici di legittimità – che, sancendo la natura risarcitoria e non retributiva del rimborso delle spese di accesso, ne ha affermato la non imponibilità – si sarebbero rifatti a precedenti arresti giurisprudenziali aventi ad oggetto questioni relative alle spese di trasferta e non alle spese di accesso.
Si fa presente che:
– le spese di accesso riguardano la trasferta del medico dal suo indirizzo di residenza sino al luogo di lavoro;
– le spese di trasferta dei dipendenti ministeriali attengono esclusivamente al tragitto dalla sede di lavoro a quella del soggetto presso il quale deve essere eseguita l’ispezione.