Modificando il co. 3 dell’art. 13 del DL 201/2011, un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 prevede la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche la TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
– il contratto sia registrato,
– “il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato”.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Al fine di poter beneficiare dell’esenzione il soggetto passivo (si tratta del comodante) dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011.