La nuova formulazione dell’art. 26 del DPR 633/72 che verrà introdotta a partire dall’1.1.2017 a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, prevede che, nell’ipotesi in cui l’operazione venga meno in tutto o in parte in ragione dell’apertura di procedure concorsuali, la nota di variazione IVA in diminuzione possa essere emessa a partire dal momento in cui il debitore è assoggettato alle suddette procedure. In caso di procedura di ristrutturazione del debito, l’emissione potrà avvenire, invece, a partire dalla data del decreto di omologa.
Nei casi ordinari, il cedente o prestatore dovrà registrare la nota di credito nel registro delle fatture emesse con il segno “meno”, riducendo l’imposta dovuta e recuperando, così, l’IVA esposta nella nota; mentre il cessionario o committente dovrà effettuare l’annotazione sul registro degli acquisti con il segno “meno” o sul registro delle fatture emesse, aumentando l’imposta a debito.
Tuttavia, nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese (ipotesi elencate al comma 11 del nuovo art. 26 del DPR 633/72), il curatore o commissario che riceve la nota di variazione non dovrà annotarla nel registro degli acquisti, in quanto esso non diventa debitore dell’imposta. Infatti, a partire dalle procedure dichiarate successivamente al 31.12.2016, sarà lo Stato a farsi carico dell’imposta recuperata dal cedente/prestatore.