La legge di stabilità per il 2016 prevede un ampliamento del campo di applicazione dell’agevolazione prima casa.
In particolare, inserendo il comma 4-bis nella nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, viene previsto che dell’agevolazione possa usufruire anche il soggetto che non soddisfi il requisito agevolativo individuato dalla lett. c) della medesima nota (ovvero colui che sia titolare, su tutto il territorio nazionale, di un’abitazione già acquistata usufruendo della agevolazione), a condizione che egli alieni, entro 1 anno dal nuovo acquisto, la “vecchia” prima casa.
La nuova norma comporterebbe difficoltà nell’ipotesi in cui il contribuente sia titolare di un immobile acquistato con l’agevolazione nel medesimo Comune in cui intende effettuare il nuovo acquisto in quanto, in tale caso, non risulterebbe soddisfatta neppure la condizione di cui alla lett. b) della Nota.
Tuttavia, a tale fine dovrebbe venire utile la precisazione, contenuta nella nuova norma introdotta dalla legge di Stabilità, secondo la quale, nell’ipotesi di acquisto di una nuova prima casa nell’attesa di liberarsi dalla “vecchia” prima casa, le condizioni di cui alle lettere a) e b) devono essere verificate senza tener conto dell’immobile già acquistato con l’agevolazione (quindi, nel caso esaminato, senza considerare l’immobile preposseduto nel medesimo Comune).