Nuovo regime per i contribuenti minimi

Dall’1.1.2016, i soggetti che iniziano l’attività non potranno più applicare il regime di vantaggio, divenendo operativa l’abrogazione del regime disposta dall’art. 1 co. 85 della L. 190/2014, la cui efficacia era stata sospesa con il successivo intervento del-l’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015.
D’altra parte, anche iniziando l’attività dal 2016 con relativa apertura della partita IVA, potrà essere utilizzato il regime forfetario che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, consente l’applicazione alle “start up” dell’aliquota ridotta del 5% per i primi cinque anni di attività. Per usufruire di tale aliquota occorre possedere i requisiti richiesti per l’accesso al regime di vantaggio, ossia:
– il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
– qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non dev’essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

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