I contribuenti che, nei 36 mesi antecedenti al 31.10.2015, sono decaduti da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97 (importi dovuti a seguito di accertamento con adesione e acquiescenza) possono essere riammessi al beneficio se la ripresa del pagamento delle rate avviene entro il 31.5.2016.
La riammissione, per come è formulata la norma (introdotta in un emendamento al disegno di legge di stabilità 2016), concerne solo le imposte dirette, fatto che causerà, potenzialmente, notevoli complicazioni, visto che le adesioni, specie sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo, riguardano sia imposte dirette che IVA.
Non osta alla riammissione la circostanza che il contribuente, essendo già stato iscritto a ruolo, abbia iniziato a pagare le rate ad Equitalia in ragione dell’art. 19 del DPR 602/73.