La C.T. Reg. Genova, con la pronuncia 1108/3/15, ha affermato che, nell’ambito della procedura di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, ex art. 36-bis co. 2 lett. e) del DPR 600/73, non è consentito all’ufficio disconoscere crediti d’imposta portati in compensazione, ancorché derivanti da dichiarazioni dei redditi considerate omesse perché tardivamente presentate.
Il disconoscimento di un credito maturato nell’anno in cui la dichiarazione è stata omessa, invece, implica verifiche e/o valutazioni che sono possibili solo previa formazione di un avviso di rettifica.