L’agevolazione per i c.d. “super-ammortamenti” introdotta dalla legge di stabilità 2016 consente di incrementare del 40%, ai soli fini della determinazione degli ammortamenti, il costo di acquisizione dei beni.
La maggiorazione deve calcolarsi sul costo fiscalmente rilevante del bene, indipendentemente dalle politiche di ammortamento civilistico elaborate dall’impresa. Pertanto:
– se la quota di ammortamento civilistico coincide con quella fiscale, l’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione pari al 40% della quota di ammortamento;
– se la quota di ammortamento civilistico è superiore a quella fiscalmente deducibile, occorre effettuare una variazione in aumento per riprendere a tassazione l’eccedenza e una variazione in diminuzione pari al 40% della quota di ammortamento fiscalmente deducibile (minore di quella imputata a Conto economico);
– se la quota di ammortamento civilistico è inferiore a quella fiscalmente deducibile, in virtù del principio di derivazione ciò che viene imputato a Conto economico rappresenta anche l’importo deducibile, mentre la variazione in diminuzione del 40% deve essere operata sull’ammontare potenzialmente deducibile, che tiene conto dei coefficienti tabellari.