La legge di stabilità 2016 ha riformulato l’art. 26 del DPR 633/72, in materia di note di variazione IVA. Il novellato art. 26 prevede, al suo interno, alcune disposizioni (commi da 9 a 12) di carattere interpretativo, le quali definiscono, rispettivamente:
– la possibilità di emettere nota di variazione IVA in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale, dovuta a inadempimento del cessionario o committente, per contratti ad esecuzione continuata o periodica;
– l’emissione della nota di variazione da parte del cessionario o committente, laddove l’operazione sia assoggettata al reverse charge;
– i termini e le condizioni per effettuare la variazione nell’ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Le suddette disposizioni risulterebbero applicabili anche alle operazioni effettuate prima dell’1.1.2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), in quanto dotate di carattere interpretativo.
Diversamente, l’art. 26 co. 4 del DPR 633/72 (nella nuova formulazione), il quale consente l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione “a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale”, si rende applicabile nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016.