La possibilità di accedere allo sgravio contributivo previsto dalla L. 190/2014 (in scadenza al 31.12.2015, ma riproposto con modifiche dalla Legge di stabilità 2016) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato è subordinata ad una serie di requisiti e condizioni, tra le quali si evidenzia la regolarità contributiva.
Sul punto, esperti della materia sottolineano che tale requisito non opera nella fase di costituzione del rapporto di lavoro, ma solo ed esclusivamente nei vari momenti in cui si accede all’esonero. In particolare, con la circ. 29.1.2015 n. 17, l’INPS ha ribadito che la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1 commi 1175 e 1176 della L. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, ovvero degli obblighi di contribuzione previdenziale e di assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. In pratica, si tratta dei requisiti che subordinano il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In merito a ciò, e preso atto che la maggioranza delle agevolazioni contributive sono riconosciute dallo stesso Istituto previdenziale, per evitare che il datore di lavoro, per ottenerle, dovesse chiedere ogni mese il DURC allo stesso ente legittimato a riconoscerle, l’INPS ha introdotto il cosiddetto DURC interno, che agisce in simultanea con il semaforo presente nel cassetto previdenziale, caratterizzato da un sistema di segnalazione costituito da 3 colori (rosso, giallo e verde) per indicare l’accesso ovvero lo stop totale o temporaneo ad alcune tipologie di agevolazioni contributive.