A norma dell’art. 1 co. 906 e 907 della legge di stabilità 2016, viene disposta l’applicabilità delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (previste dall’art. 2 co. 4-bis del DL 30.12.2009 n. 194, conv. L. 26.2.2010 n. 25) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:
– del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi (ovvero IAP o coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale), purché però, il coniuge ed i parenti siano già proprietari di terreni agricoli e convivano col soggetto “titolare” dell’agevolazione;
– di proprietari di masi chiusi di cui alla L. della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati.