La legge di stabilità 2016 rende permanente (in luogo dell’applicazione iniziale in via sperimentale) il credito d’imposta disciplinato dall’art. 21-bis del DL 83/2015, concesso per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo.
Viene, quindi, posticipato al 30.3.2016 il termine per l’emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno istituito tale credito d’imposta.
Si ricorda che il credito d’imposta in commento:
– spetta alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto i compensi oggetto dell’agevolazione (persone fisiche, titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa);
– è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.