Le presunzioni di maggior reddito derivanti dalle movimentazioni bancarie non giustificate non possono valere, in automatico, nei confronti di contribuenti diversi dall’intestatario del conto corrente.
Per questa ragione, C.T. Reg. Milano 14.12.2015 n. 5512/67/15 ha sancito che è illegittimo l’accertamento emesso in capo alla società fondato su movimentazioni bancarie che il socio non era stato in grado di giustificare.
Occorre, a tal fine, la dimostrazione, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, di una sorta di “complicità” tra socio e società, tale da poter consentire il meccanismo preventivo.
I giudici hanno pure censurato il fatto che, violando il principio del contraddittorio, l’atto era stato emesso solo otto giorni dopo il confronto con il contribuente