Con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) viene reintrodotta la detassazione sui premi di produttività dopo la momentanea disapplicazione avvenuta lo scorso anno per mancanza di risorse. In particolare, la nuova misura prevede l’applicazione di un’imposta del 10% sostitutiva di IRPEF e addizionali, che troverà applicazione, salvo che il lavoratore non ci rinunci, solo sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La norma prevede che l’importo massimo detassabile sia pari a 2.000 euro, elevabili a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione secondo regole che verranno specificate in un secondo momento. Le erogazioni devono essere previste da contratti aziendali o territoriali stipulati tra parti qualificate, intendendosi per tali le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, potranno beneficiare della detassazione i lavoratori occupati presso aziende private che, nell’anno precedente, hanno ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Come per gli anni passati, se il datore di lavoro del 2016 è lo stesso del 2015, applicherà l’imposta sostituiva direttamente. Qualora, al contrario, vi sia stata una variazione, il lavoratore dovrà dichiarare per iscritto l’ammontare del reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.