Ove l’Agenzia delle Entrate disconosca la deducibilità di un costo sulla base, in sostanza, dell’antieconomicità dell’operazione censurandone la congruità, spetta al contribuente dimostrare che la spesa è stata effettivamente sostenuta e che la medesima è inerente all’attività aziendale, producendo la documentazione di supporto (Cass. 23.12.2015 n. 25908).
La Cassazione, quindi, conferma l’orientamento secondo cui l’Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e in dichiarazione, non essendo vincolata al corrispettivo o al valore indicato nelle delibere sociali o nei contratti tra privati.