Con una disposizioni prevista al co. 178 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), viene concesso anche per quest’anno lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, seppure a condizioni meno vantaggiose rispetto al 2015, dal momento che non si tratta di un esonero “totale” dal versamento dei contributi (fino a 8.060 euro all’anno) ma di uno sconto fino al 40%, nel limite di 3.250 euro all’anno per lavoratore. Inoltre, la durata del beneficio non è più triennale ma biennale. Per quanto riguarda le cause di esclusione dal bonus in argomento, si segnala che rispetto alla disciplina dello scorso anno nulla è cambiato. Ad esempio, l’esonero non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. Inoltre, l’esonero è escluso se il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria, anche in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai provvedimenti. Infine, un altro caso di esclusione si verifica quando l’assunzione riguarda un lavoratore licenziato, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che presenta assetti proprietari coincidenti con l’azienda che poi lo assume.