Debiti tributari facenti capo al cedente – Certificato dei carichi fiscali pendenti rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Effetti (C.T. Prov. Terni 424/01/2015)

La C.T. Prov. Terni 424/01/2015 sancisce alcuni principi concernenti le obbligazioni emergenti in capo al cessionario nel caso di un’operazione di acquisto di ramo di azienda.
Ad avviso dei giudici, in base all’art. 14 del DLgs. 472/97, risulta chiaro che l’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi. Il cessionario ha l’onere di richiedere la certificazione mentre l’Amministrazione ha l’obbligo di rappresentare la situazione fiscale del cedente. Il certificato negativo, proseguono i giudici, ha pieno effetto liberatorio e lo stesso effetto si produce se entro 40 giorni dalla richiesta il certificato non viene rilasciato.
Il cessionario diligente, secondo i giudici, non dovrà quindi rispondere di debiti fiscali a lui non comunicati dall’Amministrazione finanziaria; tale regola non può trovare eccezione per crediti dell’Amministrazione finanziaria non ancora accertati ma accertabili, visto che tale ipotesi non è contemplata tra le deroghe normativamente previste.

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