A decorrere dall’1.1.2016, a seguito delle modifiche di cui all’art. 15 del DLgs. 158/2015 che ha riformulato l’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97, i fornitori degli esportatori abituali che emettono fatture in regime di non imponibilità IVA senza averne verificato i presupposti sono puniti con una sanzione fissa (da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro), invece che con la precedente sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta).
Rimane applicabile la sanzione proporzionale, nella misura dal 100% al 200% dell’imposta, nel caso in cui il fornitore dell’esportatore abituale effettui l’operazione non imponibile in mancanza della lettera di intento oppure nella circostanza in cui il cessionario o committente abbia prodotto la lettera di intento senza che ve ne siano i presupposti o nell’ipotesi di splafonamento.
In materia di reverse charge nel settore edile, se il fornitore emette erroneamente fattura con assolvimento dell’IVA, il cessionario o committente è punito con la sanzione fissa, mantenendo comunque il diritto alla detrazione dell’imposta. Per errori nell’applicazione dell’IVA relativamente ad operazioni nel settore edile ex art. 17 co. 6 lett. a-ter del DPR 633/72 inquadrate diversamente rispetto a quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2015, invece, nessuna sanzione risulta comminabile.