L’art. 1 co. 76 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) contiene la definizione del contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale.
Si tratta di un contratto con il quale il concedente (una banca o altro intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del TUB) si obbliga, verso il proprio cliente, ad acquistare o a far costruire un immobile, secondo le istruzioni dell’utilizzatore, il quale ha il godimento dell’immobile, a fronte del pagamento di un canone periodico.
Inoltre, la disciplina contenuta nella legge di stabilità prevede la facoltà dell’utilizzatore di chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici (per un periodo complessivo non superiore ai dodici mesi) in due casi:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato (fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione consensuale, o per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
– cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e di altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
Infine, nel caso in cui l’utilizzatore non paghi i canoni di locazione, il contratto si risolve e il concedente ha diritto alla restituzione del bene concesso in godimento all’utilizzatore (la società concedente, nel caso in cui effettui la vendita del bene reso, è obbligata a corrispondere il ricavato all’utilizzatore detratte alcune somme).