L’art. 1 co. 960 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) introduce la nuova aliquota IVA del 5%, da applicarsi alle prestazioni di carattere socio-sanitario e assistenziale (di cui all’art. 10 co. 1 nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del DPR 633/72), qualora siano rese da cooperative sociali o loro consorzi (L. 381/91) nei confronti di specifici soggetti svantaggiati (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, portatori di handicap psicofisici, migranti senza fissa dimora, e altri soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 27-ter) del DPR 633/72).
Le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016. Per cui, a partire da tale data, le prestazioni di cui sopra dovrebbero essere assoggettate:
– ad aliquota del 5%, qualora siano rese da cooperative sociali o loro consorzi;
– ad aliquota ordinaria del 22%, qualora siano rese da soggetti diversi dalle cooperative sociali o loro consorzi (a meno che non ricorrano le condizioni per l’esenzione).
Diversamente, le prestazioni derivanti da contratti o convenzioni in corso all’1.1.2016, rese da cooperative sociali o non sociali e loro consorzi, dovrebbero seguire le regole previgenti ed essere assoggettate ad aliquota del 4% (nell’ipotesi di prestazioni di cui alla Tabella A, parte II, n. 41-bis) allegata al DPR 633/72).