Il decreto Min. Lavoro 24.11.2015 n. 385, pubblicato sul sito Internet del Ministero il 15.1.2016, ha modificato la disciplina agevolativa del programma Garanzia giovani.
Il decreto stabilisce, in particolare, le condizioni al ricorrere delle quali gli incentivi previsti dal decreto 8.8.2014 n. 1709 possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al regolamento UE 18.12.2013 n. 1407.
Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ovvero ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 co. 2 del medesimo decreto (il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale).
Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, oltre alle condizioni sopra riportate, per fruire degli incentivi è necessario che:
– il giovane non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
– il giovane sia occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.