Congedo di paternità – novità della legge di stabilità 2016

In un’ottica di maggior condivisione dei compiti genitoriali, la Legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha prorogato per tutto il 2016 le disposizioni in materia di congedo parentale del padre lavoratore dipendente (già disposte dalla L. 92/2012), estendendo da uno a due giorni il periodo di congedo obbligatorio e lasciando invariate le disposizioni relative al congedo facoltativo.
In particolare, ora la disciplina prevede che:
– quanto al congedo obbligatorio, entro i primi cinque mesi di vita del figlio il padre lavoratore debba astenersi dal lavoro per due giorni (non necessariamente continuativi, ma non frazionabili in ore);
– quanto al congedo facoltativo, entro i primi cinque mesi di vita del figlio il padre lavoratore possa astenersi dal lavoro per ulteriori due giorni, purché la madre anticipi di un numero equivalente di giorni il termine finale del congedo post partum.
Per poter beneficiare del congedo parentale obbligatorio, il lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro i giorni in cui intende beneficiare del congedo, rispettando un anticipo non inferiore a 15 giorni; qualora, invece, intenda beneficiare di quello facoltativo, dovrà allegare alla richiesta la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo per altrettanti giorni.
Dal momento che tale istituto costituisce una causa sospensiva del rapporto lavorativo (alla quale corrisponde una indennità giornaliera del 100% da parte dell’INPS), fondata sul principio di una miglior conciliazione tra famiglia e lavoro, la Corte di Cassazione è intervenuta censurando condotte dei lavoratori difformi da quanto previsto nelle intenzioni del legislatore.

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