Bilancio abbreviato e bilancio delle micro imprese – Novità del DLgs. 139/2015 (documento Fondazione Nazionale Commercialisti 15.1.2016)

Con un documento del 15.1.2016, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha analizzato le disposizioni relative ai bilanci semplificati delle c.d. “piccole società”, cioè le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., e delle micro imprese di cui al nuovo art. 2435-ter c.c., alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015.
Le osservazioni maggiormente interessanti attengono alla decorrenza delle norme in esame.
Richiamando un precedente documento del CNDCEC del novembre 2012, che ha suggerito un’interpretazione prudenziale del dettato normativo, la Fondazione sembra affermare che, qualora una società non abbia superato almeno due delle soglie previste dall’art. 2435-bis c.c. negli esercizi 2014 e 2015, possa applicare le disposizioni relative alle “piccole imprese” a partire dal bilancio 2016.
Altra considerazione di rilievo attiene al carattere facoltativo delle disposizioni in esame. Secondo la Fondazione, infatti, anche nella novellata versione del codice civile, le società di minori dimensioni hanno la facoltà di applicare le semplificazioni previste (o alcune di queste).
Laddove, quindi, le società che rispettano i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata lo ritenessero opportuno, potrebbero applicare le disposizioni relative al bilancio in forma ordinaria, così come le società che rientrano nella definizione di micro impresa potrebbero applicare le disposizioni relative al bilancio in forma abbreviata.

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